Art. 57.
(Cessazione della convivenza di fatto).

      1. Dopo l'articolo 2059-bis del codice civile, introdotto dall'articolo 56 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 2059-ter. - (Cessazione della convivenza di fatto). - La convivenza di fatto cessa con la morte del convivente o si interrompe automaticamente quando il convivente abbandoni la residenza comune, come risultante dai certificati anagrafici.
      La convivenza di fatto cessa altresì con effetto immediato in seguito a recesso unilaterale o consensuale dei conviventi.
      Della cessazione della convivenza di fatto ai sensi del secondo comma è dato atto dall'ufficiale dello stato civile mediante apposita annotazione sugli atti anagrafici.
      Nel caso in cui i conviventi siano più di due, la cessazione unilaterale per una delle cause previste dal primo e dal secondo comma non produce effetti sulla prosecuzione della convivenza in capo agli altri conviventi».

 

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